Da anni FIMAA ITALIA stava cercando una soluzione attuativa ai problemi nati, per alcuni associati a suo tempo iscritti al cessato Ruolo, a seguito del Decreto del MISE n. del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012.
Erano infatti stati segnalati casi di soggetti che, per non aver tempestivamente provveduto all’aggiornamento della loro posizione presso il REA, si erano trovati nella condizione di non poter più operare.i In particolare, in conseguenza di inerzia o, a volte, di errori anche da parte di professionisti cui si erano affidati ai fini della pratica telematica, alcuni associati si erano infatti venuti a trovare in condizione, per potere essere iscritti, a dover seguire il corso e dare l’esame o addirittura prendere il diploma.
Come è noto la Legge 39/89 prevedeva per l’accesso al ruolo la possibilità di procedere con l’iscrizione automatica per chi aveva alcuni tipi di diploma e di fare il corso e l’esame per chi non aveva il diploma, mentre dalla modifica introdotta con la Legge 57/ 2001 e fino ad oggi, per iscriversi é indispensabile avere il diploma, frequentare il corso e superare l’esame.
Poiché l’esame tecnico del problema aveva evidenziato che solo un intervento legislativo poteva superare l’impasse, grazie all’attività di sensibilizzazione svolta al riguardo la questione è stata recepita e risolta nell’ambito della Legge di Stabilità 2019, con la riapertura dei termini sino a tutto il 31 dicembre 2019.
In particolare, il comma 1134, lettera b), dell’art. 1 L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), così ha disposto:
“i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019 Ciò significa che i termini previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 26/10/11 sono stati riaperti sino a tutto il 31 dicembre 2019 e quindi le imprese esercitanti attività di intermediazione (oltre che, sia detto per inciso, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri) a suo tempo iscritte nel soppresso ruolo, che non avevano aggiornato la propria posizione entro il 30 settembre 2013, hanno nuovamente il modo di farlo entro fine anno mediante pratica telematica. La riapertura dei termini vale anche per le persone fisiche già iscritte nel soppresso ruolo ma inattive, che non avevano provveduto a iscriversi nell’apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013 e che possono provvedere, sempre mediante pratica telematica, sino alla fine dell’anno, per mantenere valido il requisito abilitante oppure per presentare la SCIA per l’avvio dell’attività. Non è prevista alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per tardivo deposito, per chi rispetterà il nuovo termine del 31 dicembre 2019.”