Dal 1° luglio 2018 sarà obbligatorio effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e
della deducibilità del costo dei carburanti. Conseguentemente dalla stessa data sarà abolita la scheda
carburante. Per poter dedurre la spesa sostenuta sarà necessario richiedere al benzinaio dove si fa il rifornimento l’emissione della fattura elettronica. Ovviamente resta possibile pagare la benzina in contanti ma, in questo caso, non si potrà chiedere il rimborso e la relativa spesa non potrà essere deducibile. La norma nasce con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, introducendo alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. La disposizione in esame punta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi.
Ai fini delle imposte sui redditi con la nuova norma viene introdotto il principio in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria .
Alla luce di tutto ciò, viene introdotta la condizione che subordina la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante mezzi di pagamento elettronici.
Si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni in parola i seguenti mezzi di pagamento:
– gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
– quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
• addebito diretto;
• bonifico bancario o postale;
• bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Le modalità sopra indicate troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici
accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o
continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche
rilasciate direttamente dalla società petrolifera, in modo da avere a fine mese una fattura riepilogativa
dei rifornimenti effettuati.
Restano altresì validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni,
che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la
cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di
pagamento sopra specificati.
Conseguentemente la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
Se si ha un benzinaio di fiducia o dove si fa rifornimento più spesso, sarà utile attivare una carta per la compagnia petrolifera in questione, al fine di avere la fattura riepilogativa.