. Sulle modalità per accedere al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianatosegnaliamo la previsione della circ. INPS n. 47 al punto “d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: “In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il FSBA non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo”.
Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
Va, inoltre, ricordato che il FSBA è un fondo disciplinato con Decreto del Ministero del Lavoro che comporta l’obbligo di iscrizione delle imprese CS4 al suddetto fondo, quali che siano i CCNL applicati.
Per le imprese artigiane non iscritte alle organizzazioni artigiane e che applicano contratti sottoscritti da Confcommercio (ad es. panificazione, autoscuole/UNASCA, trasporti) andrà corrisposta la sola quota per il FSBA e non l’intera quota della bilateralità prevista dai CCNL dell’artigianato.