Ormai è ufficiale: con la pubblicazione nella G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, il debutto della fattura elettronica per tutti i contribuenti avverrà il 1° Gennaio 2019.

Cosa prevede il decreto di proroga

Con il suddetto decreto è stata prorogata al 1° Gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburanti a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Tuttavia, a partire dal 1° Luglio 2018, i costi d’acquisto del carburante saranno deducibili e la relativa IVA sarà detraibile se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili. Pertanto, i soggetti passivi Iva che, dal 1° Luglio 2018, effettuano acquisti di carburante potranno certificare l’acquisto attraverso la scheda carburante, sino al 31 Dicembre 2018, sempre utilizzando mezzi di pagamento tracciabili o attraverso il solo pagamento con mezzi elettronici tracciabili.

Le possibilità di acquisto del carburante dal 1° Luglio 2018

In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° Luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Più precisamente, è possibile scegliere tra:

1. la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);

2. la scheda carburante;

3. il pagamento con strumenti tracciabili.

1. Emissione della fattura elettronica

Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

2. Utilizzo della scheda carburante
La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburante sino al 31 Dicembre 2018. A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° Luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante.
O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburante, non sarà possibile detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

3. Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili, accantonando definitivamente la scheda carburante: si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).