Con la Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate, al fine della fruizione del credito d’imposta Vacanze.

1. Ambito soggettivo di applicazione

La Circolare precisa, innanzitutto, che possono usufruire del “Credito d’imposta Vacanze” i nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Al riguardo, viene ricordato che l’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi; per «nucleo familiare», deve intendersi quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

La norma prevede che il “Credito d’imposta Vacanze” è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e, di conseguenza, il nucleo avrà diritto al credito una sola volta,  indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. La Circolare precisa, quindi, che, se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto all’agevolazione per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

L’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che, in base alla disciplina in parola, per avere diritto al “Credito d’imposta Vacanze”, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle «imprese turistico ricettive», dagli «agriturismo» e dai «bed & breakfast», che dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

A titolo indicativo e non esaustivo, secondo l’Amministrazione finanziaria, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO. A titolo esemplificativo, la Circolare cita le seguenti voci:

  • 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
  • 55.20.40 Colonie marine e montane
  • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
  • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
  • cottage senza servizi di pulizia
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica, secondo l’Agenzia, deve intendersi la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente.

L’Agenzia precisa, infine, che, tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame, sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale, mentre ne sono esclusi coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR).

2. Ambito oggettivo di applicazione

Il “Credito d’imposta Vacanze” è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate precisa, al riguardo, che il credito d’imposta in parola spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

3. Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all’agevolazione

L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’agevolazione in parola consiste in un credito fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.

La Circolare precisa, quindi, che il “Credito d’imposta Vacanze” è riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, senza possibilità di frazionamento;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, secondo l’Agenzia, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast.

Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto in commento.

L’Agenzia evidenzia che il “Credito d’imposta Vacanze” non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto, nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito d’imposta in parola potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

L’agevolazione non può essere utilizzata, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.

La norma prevede, inoltre, che la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione. Al riguardo, la Circolare precisa che il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del Credito d’imposta Vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

Inoltre, considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio.

Tenuto conto che l’agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, così come risultanti dalla normativa ISEE sopra citata, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico definita dall’articolo 12 del TUIR, l’Agenzia precisa che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.

Il “Credito d’imposta Vacanze” è fruibile unicamente «per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast», esclusivamente tramite l’utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione.

L’Agenzia ricorda che la richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per smartphone denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro.

Se quest’ultimo è positivo, viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

In tali casi, l’intermediario, dopo aver espletato le procedure prevista dal punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, deve  comunicare al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al citato Provvedimento.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall’articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell’esito positivo dell’operazione a sistema, come indicato nel Provvedimento, l’operazione non può essere annullata: l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che l’importo dell’agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell’ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico.

4. Misura del credito

Il “Credito d’imposta Vacanze” è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, nelle seguenti misure:

  • 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Inoltre, l’agevolazione è fruibile esclusivamente nella misura:

  • dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20%, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il credito d’imposta non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, chiarisce l’Agenzia, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

Il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20% del “Credito d’imposta Vacanze” spettante al proprio nucleo familiare.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Il diritto alla detrazione del 20% cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

5. Modalità di rimborso dello sconto al fornitore

La Circolare sottolinea, inoltre, che lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta, il quale è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto;
  • può essere ceduto a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, oppure ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: «6915», denominato «BONUS VACANZE –recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast e del credito ceduto –articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», il quale è già stato istituito con specifica Risoluzione ( si rinvia, al riguardo, alla nostra nota informativa n. 28 del 25 giugno 2020).

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ovvero utilizzare il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

6. Cessione del credito e poteri di controllo dell’amministrazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alla normativa, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato. L’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività, l’amministrazione finanziaria:

  • in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita;
  • in capo al cessionario, verificherà l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.