Gent.mo Associato,

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che i soggetti che:
1. abbiano avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità sotto esplicate;
2. nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale;
3. per coloro che abbiano avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.