La consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
Ciò premesso, per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.
Le consigliamo quindi di rivolgersi al professionista che l’ha supportata nel redigere il manuale HACCP, in modo che possiate aggiornarlo inserendo nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare alle restrizioni circa gli spostamenti delle persone (previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane): a tal proposito, in fase di trasporto, chi effettuerà materialmente la consegna – oltre a portare con sé lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto – è consigliabile che porti con sé l’autocertificazione, dichiarando che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative.
In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.
Ad ogni modo, la invito a contattare la nostra Associazione territorialmente competente (Lazio Nord- Province di Rieti e Viterbo), alla quale potrà chiedere maggiori delucidazioni.