Con decreto legislativo n. 207 del 28.3.1996, grazie all’iniziativa di Confcommercio, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento questo importante strumento a sostegno delle piccole imprese commerciali in crisi. Si tratta di una sorta di ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori autonomi del commercio in difficoltà, costretti a cessare anticipatamente l’attività.

Con la previsione di tale agevolazione, più volte reiterata attraverso successivi provvedimenti legislativi e resa strutturale dal 2019, per effetto della legge di bilancio per il medesimo anno (legge 145/2018 art.1, commi 283 e 284), è stata data, nel tempo, particolare attenzione ai gravi problemi che la rapida evoluzione della rete distributiva ha prodotto nel settore commerciale.

Il beneficio è concesso ai lavoratori autonomi del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi ed agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto, come si evince dalle numerose rilevazioni statistiche in materia, tali attività più di altre risultano esposte agli effetti negativi prodotti dalla trasformazione del sistema distributivo.

Lo strumento, autofinanziato mediante il versamento di una contribuzione aggiuntiva dello 0,09%, interessa i lavoratori autonomi del commercio in possesso di determinati requisiti e viene concesso fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

La copertura delle spese inerenti l’agevolazione è assicurata, oltre che dalla contribuzione di finanziamento, dall’attivo di bilancio dell’apposito “Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale” che opera, con evidenza contabile separata, all’interno della Gestione esercenti attività commerciali Inps (251 milioni di euro – dati consuntivo 2017).

Beneficiari e condizioni

L’agevolazione è concessa ai titolari ed ai collaboratori delle imprese che svolgono attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. Sono, inoltre, ammessi al beneficio gli agenti e rappresentanti di commercio (solo titolari), nonché gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Dal 1° gennaio 2019, possono presentare domanda di indennizzo:

  •  soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 207/1996 (almeno 57 anni di età se donne e 62 se uomini) alla data di presentazione della domanda;

I soggetti suindicati, al momento della presentazione della domanda di indennizzo, devono inoltre risultare in possesso di:

  1. almeno cinque anni, al momento della cessazione dell’attività, di assicurazione e contribuzione in qualità di titolari o coadiutori nella gestione commercianti Inps;
  2. cessazione definitiva dell’attività commerciale, corredata da:
    •  riconsegna al Comune dell’autorizzazione amministrativa;
    •  cancellazione del titolare dal registro delle imprese;
    •  cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio(REC) per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La scadenza della prestazione è prevista al compimento dell’età pensionabile dalla normativa attuale, adeguata agli incrementi della speranza di vita, di seguito indicata:

Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

 dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 67 anni

 

Per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 67 anni

 

L’erogazione dell’indennizzo spetta per tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia che, a partire dal 1° gennaio 2012, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento.

Le nuove domande di indennizzo possono essere presentate a partire dall’1.1.2019, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Inps con la circolare applicativa di prossima emanazione.

L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo pensionistico di vecchiaia (per l’anno 2019, euro 513,01) e viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.

L’aliquota di finanziamento è pari allo 0,09%, ed è dovuta in qualità di contribuzione aggiuntiva da tutti gli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali.