Confcommercio propone da tempo l’introduzione di una norma specifica che escluda dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive gli imprenditori sprovvisti di “autonoma organizzazione”.
Se si parla di presupposto soggettivo dell’IRAP, l’indirizzo ormai consolidato espresso dalla Corte di Cassazione ormai da molti anni è quello secondo cui i “piccoli imprenditori”, se sprovvisti di “autonoma organizzazione”, non sono soggetti all’imposta. Il “piccolo imprenditore” – come definito dai giudici di legittimità – ha una dotazione minimale di beni strumentali e non si avvale, se non occasionalmente, del lavoro altrui. Rientra, quindi, in una categoria “marginale” di soggetti economici per i quali deve valere l’esclusione dal pagamento dell’IRAP.
E’ un principio che è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria. Tuttavia, ad oggi, il Legislatore non ha ancora dato una esatta definizione di “autonoma organizzazione” e, quindi, spetta al contribuente – in assenza di una specifica soluzione normativa – l’onere di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell'”organizzazione minimale di beni strumentali”. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate – pur recependo l’esclusione dall’IRAP per i piccoli imprenditori privi di “autonoma organizzazione” – non ha fornito alcuno strumento operativo utile a far individuare con certezza quali siano i “piccoli imprenditori” esclusi dall’imposta. Dunque, visto che si è sempre più consolidato l’indirizzo giurisprudenziale – sia di legittimità che di merito – secondo cui l’imprenditore che lavora da solo e con pochi beni strumentali non deve essere assoggettato ad IRAP, e per porre fine al notevole contenzioso in materia, riteniamo che non sia più procrastinabile un intervento legislativo che definisca, normativamente, i “confini” dell’esclusione dall’imposta per tali soggetti. Al riguardo, è utile ricordare anche le molte analogie con il contenzioso che i “piccoli imprenditori” ebbero in passato ai tempi dell’ILOR. All’epoca, la sintesi del consolidato indirizzo giurisprudenziale era la seguente:
- il reddito di impresa non era di per se stesso soggetto ad ILOR, ma lo diveniva se prodotto con un’organizzazione imprenditoriale, essendo, pertanto, esclusa da ILOR l’attività prodotta principalmente con il lavoro personale del titolare;
- la definizione di reddito di impresa contenuta nel TUIR, valida ai fini delle imposte sui redditi, non era applicabile “tout court” anche all’ILOR;
- in mancanza di un intervento del Legislatore che qualificasse quali redditi di impresa fossero prodotti in assenza di una organizzazione imprenditoriale minima, l’accertamento spettava al giudice di merito nel singolo caso.
Il Legislatore introdusse, quindi, l’esclusione dall’ILOR per quelle imprese la cui attività fosse organizzata con apporto prevalente del lavoro dell’imprenditore o dei propri familiari, e con un numero di addetti non superiore alle tre unità. E’ per questo che la Confederazione ha, da tempo, portato all’attenzione del Legislatore la questione, proponendo l’introduzione di una norma specifica che escluda dal pagamento dell’IRAP quegli imprenditori che hanno le caratteristiche definite, più volte, dalla Corte di Cassazione e riconosciute dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Vincenzo De Luca
Responsabile fiscale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”