L’articolo 28 del DL 18/2020 ha previsto per l’erogazione dell’indennizzo INPS agli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali due sole condizioni: non essere pensionati e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. L’art.28 non introduce condizioni sul calo del fatturato.
L’indennizzo si può chiedere dal 1° aprile.