A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, il Governo ha emanato due dpcm contenenti le regole nel dettaglio. Il nuovo regolamento scatterà il 15 ottobre e rimarrà in vigore almeno fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza.

Nello specifico il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ieri firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo. La certificazione sarà infatti necessaria ai lavoratori, privati e della pubblica amministrazione, per continuare a lavorare.

Nei giorni scorsi il nuovo quadro normativo ha creato molti dubbi e perplessità. Ora che il Governo ha fatto chiarezza su alcuni punti fondamentali, Confcommercio Imperia, comprendendo i disagi e le difficoltà del momento, si mette a totale vostra disposizione per  rispondere alle vostre domande. Non esitate a chiamare i nostri uffici.

Di seguito abbiamo raccolto alcune delle principali tematiche basandoci sulle FAQ del Governo, visibili nella loro interezza al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.

Per ulteriori informazioni sul green pass si consiglia di consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/.

 

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI:

Come devono essere svolti i controlli?

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzazione dei controlli. È il titolare quindi a stabilire le modalità ed eventualmente a delegare personale specifico. Le verifiche dovranno essere giornaliere e possono avvenire all’accesso o a campione  (non meno del 20% del personale).

Come avvengono i controlli?

Potrà essere utilizzata l’app “VerificaC19”, saranno però rese disponibili ai datori di lavoro nuove applicazioni che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Sanzioni e provvedimenti?

Il lavoratore pubblico o privato privo di green pass è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio. Nel caso il lavoratore acceda comunque, il datore di lavoro deve segnalarlo alla Prefettura. Sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per i lavoratori. Nel periodo d’assenza, inoltre, non si maturano né contributi né ferie. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Il lavoratore assente senza green pass può essere sostituito?

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il lavoratore a casa senza stipendio non può essere sostituito. Può essere rimpiazzato invece in quelle sotto i 15 dipendenti per un periodo di 10 giorni, prolungabile di altri 10.

Chi è esente?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.

Chi attende il green pass come deve comportarsi?

Per i soggetti in attesa di rilascio del green pass sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri.

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda o dei fornitori che entrano all’interno della propria azienda?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

Privacy e dati personali?

Il datore di lavoro, pubblico e privato, non può conservare i Qr code delle certificazioni né raccogliere i dati dei dipendenti, “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni.