CIRCOLARE n. 112 del 17 dicembre 2019                                                                                

Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche per le attività di commercio al minuto e assimilate con volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro.

Tuttavia, nel primo semestre di applicazione, non saranno irrogate sanzioni per gli operatori che, non avendo a disposizione i nuovi registratori telematici, comunque procederanno alla trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate:

per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000, per i quali l’obbligo è entrato in vigore già dal 1° luglio 2019, il periodo di moratoria avrà termine il 31 dicembre 2019 (l’esercente, ad esempio, dovrà trasmettere all’Agenzia i dati dei corrispettivi relativi al periodo dal 1° al 31 dicembre 2019 entro il mese successivo, e quindi entro il 31 gennaio 2020);

per gli altri soggetti, per i quali l’obbligo troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, il periodo di moratoria avrà termine il 30 giugno 2020 (ad esempio, i dati relativi al periodo dal 1° al 30 giugno dovranno esser trasmessi entro il 31 luglio 2020).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate recentemente ha chiarito che i dati dei corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica in quanto, tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi (biglietti d’ingresso), sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria.

Permane, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.