Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo in Italia della fatturazione elettronica per tutti i rapporti economici con le altre imprese e con i privati.
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole tecnico operative per l’emissione, la trasmissione e la conservazione dei documenti elettronici, definendo inoltre le regole per le nuove comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Di seguito, si fornisce una sintesi delle principali novità.
definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente. Per il contenuto della fattura elettronica l’Agenzia ha chiarito che bisogna fare riferimento al decreto iva (articoli 21 e 21 bis DPR n. 633/1972).
emissione e trasmissione delle fatture elettroniche
La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla, ma può anche essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.
Per poter emettere le fatture elettroniche nel formato corretto (la fattura elettronica è un file in formato XML con particolari specifiche tecniche), oltre a utilizzare i software in commercio, i contribuenti potranno usufruire di alcuni servizi messi a disposizione, gratuitamente, dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico, saranno disponibili:
– un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
– una procedura web e un’app per la predisposizione e la trasmissione al SdI della fattura elettronica;
– un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico etc.).
Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi.
Per la trasmissione delle fatture (in proprio dal cedente/prestatore o tramite intermediario) al SdI, occorrerà rispettare alcune modalità tecniche descritte in dettaglio nell’allegato A del provvedimento in parola.
Sintetizzando, la trasmissione potrà avvenire mediante:
a) posta elettronica certificata (PEC);
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
c) sistema di cooperazione applicativa;
d) sistema di trasmissione dati terminali remoti basato su protocollo FTP.
sistema di interscambio
Un ruolo fondamentale nel processo di fatturazione elettronica è svolto dal Sistema di interscambio (c.d. SdI). Tale sistema viene già utilizzato per la fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la cosiddetta “fatturaPA”, le cui attuali regole rimangono valide (cfr. nostra circolare n. 126 del 2014).
Volendo sintetizzare il processo del Sistema:
riceverà le fatture elettroniche da parte dell’emittente e cioè del cedente / prestatore (o di un intermediario) al quale verrà rilasciato un riscontro dell’avvenuta trasmissione;
per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettuerà successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento del controllo verrà recapitata, entro cinque giorni, una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI;
nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, effettuerà un controllo sulla validità del certificato di firma;
recapiterà la fattura elettronica al soggetto cessionario/committente (in alternativa, la fattura elettronica potrà essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario).
recapito delle fatture
Viene chiarito che il sistema di interscambio recapiterà la fattura elettronica al soggetto committente/cessionario attraverso le seguenti modalità:
a) sistema di posta elettronica certificata, PEC;
b) sistema di cooperazione applicativa;
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia renderà disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione del file.
conservazione delle fatture elettroniche
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazioni trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
fatture emesse nei confronti di consumatori finali
Nel caso di fattura elettronica destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura verrà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.
comunicazione operazioni transfrontalere
Nel provvedimento in esame si definiscono anche le regole operative per le operazioni di cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova comunicazione periodica da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione ai fini dell’IVA).
In particolare, la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente/, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta.
La comunicazione sarà facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Con riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rimanda alla lettura integrale del provvedimento.