L’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti introduce disposizioni più stringenti e dettagliate per i rientri in Italia delle persone
Ad integrazione delle precedenti disposizioni recate dal DM 120 della Ministra delle Infrastrutture e Trasporti d’intesa con il Ministro della Salute, l’ordinanza odierna stabilisce ulteriori regole che le persone in ingresso sul territorio nazionale devono rispettare, nonché i conseguenti adempimenti per i vettori.
In particolare, l’ordinanza dispone che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi:
- I motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo dal DPCM 22 marzo e succ. mod. (lavoro, urgenze, salute);
- L’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto che sarà utilizzato per raggiungerlo;
- Il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.
I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri ed è raccomandato l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale.
Il vettore aereo, all’atto dell’imbarco, provvede a dotare i passeggeri che risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Come già previsto dal DM 120, le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso.
Le persone fisiche che rientrano in Italia con i propri mezzi di trasporto sono parimenti tenute a darne comunicazione all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Qualora non fosse possibile per loro raggiungere il luogo indicato nella comunicazione al vettore per svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all’Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso.
Le persone sottoposte in un luogo individuato dall’Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all’Autorità sanitaria, integrata con l’indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.
L’obbligo di effettuare la richiamata dichiarazione al vettore non si applica all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante delle imprese con sede in Italia, al personale sanitario e ai lavoratori transfrontalieri.
Tutti gli adempimenti sopra indicati non trovano, inoltre, applicazione in caso di personale addetto al trasporto di merci.
L’ordinanza dispone, inoltre, che il divieto di ingresso nei porti italiani previsto dal DM 125 per le navi passeggeri battenti bandiera straniera impegnate in servizi di crociera, trova applicazione, anche, per la sosta inoperosa di dette navi passeggeri.
Le nuove disposizioni hanno efficacia a partire dal 28 marzo, si applicano anche ai trasporti, già iniziati e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo DPCM di cui all’art. 2 del D.L. 19/2020.