E’ possibile.
Va rilevato che una fattura “immediata” – ossia emessa «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» – può sostituire i citati d.d.t., “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.
L’alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – è prevista nel nostro ordinamento.