Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 16 settembre 2020.

Il “Decreto Rilancio” riconosce un credito d’imposta, in misura del 60%, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, mentre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, è stata determinata la percentuale di fruizione del predetto credito d’imposta, individuata nella misura pari al 15,6423%. Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 15,6423%.

Al riguardo, si ricorda che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, con la Risoluzione n.52, del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.