La Commissione Europea ritiene fondamentale applicare misure di contenimento per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la prevenzione di effetti indesiderati sul clima, in linea con la vigente normativa in materia.

Nel provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.1 del 2 gennaio 2020) viene illustrata la disciplina sanzionatoria per violazioni delle disposizioni sui gas fluorurati ad effetto serra.

Si sottolinea l’utilità della Banca Dati gas fluorurati (Banca dati FGAS) ai fini della comunicazione dei dati di vendita, per i venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (Registro FGAS).

Si possono avvalere della Banca Dati le imprese e le persone in possesso di certificato per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Infine la Banca dati FGAS può essere utilizzata dagli operatori per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Per una più approfondita consultazione si rimanda al provvedimento completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/02/1/sg/html).