L’Agenzia dell’Entrate ha individuato le modalità con le quali, temporaneamente, i soggetti non ancora in possesso dei nuovi registratori telematici potranno adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 236086/2019, ha stabilito le modalità per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi, relativamente ai contribuenti che, in fase di avvio dell’obbligo di legge, non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico.
In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore della norma (vale a dire dal 1° luglio 2019, per quelli con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri) non siano in possesso di un Registratore Telematico idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, possono adempiere al suddetto obbligo nel termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, mediante due servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici:
1) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
2) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
Un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP. Previo accordo con i soggetti interessati, è possibile procedere alla trasmissione attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità, come la trasmissione o la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, sempre che ciò avvenga all’interno di circuiti chiusi in grado di identificare in modo certo i partecipanti, assicurando la qualificazione del canale secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, anche consultabile al link riportato in calce.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detti servizi saranno messi a disposizione entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per un periodo di sei mesi decorrenti dal 1° luglio 2019, per soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.
È bene ricordare che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le descritte modalità, direttamente dal contribuente, ovvero da un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Quanto al trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che i dati – relativi alla partita IVA del soggetto obbligato, alla data dei corrispettivi, all’importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione” – trasmessi all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei medesimi soggetti passivi IVA, al fine di supportare gli stessi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.