Le distinzioni operate dal DPCM dell’11 marzo sono basate sulle classificazioni ATECO. Le “attività dei servizi di ristorazione” che sono sospese ai sensi dell’art. 1, n. 2), del DPCM, sono quelle di cui alla classe ATECO 56 che (secondo le note esplicative alla classificazione): “forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L’aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)”.
L’attività di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio (56.10.20) che non dispongono di posti a sedere, ricade nella sottoclasse “56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile” che: “include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l’eventuale attività di intrattenimento e spettacolo”.
Questi esercizi sono quindi esercizi nei quali l’attività prevalente è la preparazione di alimenti per il consumo immediato, e il codice ATECO a loro attribuito riflette questa circostanza. È quindi evidente che rientrano tra le attività che devono essere sospese.
Poiché rientrano tra le “attività dei servizi di ristorazione”, potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Diversamente, un’attività di commercio al dettaglio di alimenti, identificata con codice ATECO rientrante tra quelli ammessi ai sensi dell’allegato 1 al DPCM, in assenza di pronunciamenti ufficiali in senso contrario, dovrebbe poter proseguire l’attività anche nel caso in cui disponga di un banco gastronomia, dal momento che l’attività prevalente rimarrebbe sempre quella di commercio al dettaglio.