L’Agenzia delle Entrate sta recapitando in questi giorni avvisi di anomalia per l’adempimento spontaneo ai soggetti passivi IVA che, in base ai controlli, risulterebbero non aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre 2019, sulla base dei dati indicati nei quadri VT e VE.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate sta informando i soggetti destinatari di non aver ricevuto, alla data del 31 dicembre 2019, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre 2019), nonostante il contribuente abbia indicato nella dichiarazione IVA 2019 di:
- aver effettuato operazioni economiche nei confronti di consumatori finali (quadro VT);
- aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (quadro VE).
In caso di effettivo riscontro delle anomalie, viene chiesto al contribuente di regolarizzare la propria posizione inviando i dati dei corrispettivi ed effettuando il versamento delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso; nell’ipotesi, invece, in cui il soggetto non sia tenuto a trasmettere i corrispettivi – si legge nelle comunicazioni inviate – questi dovrà fornire chiarimenti o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati dall’Amministrazione finanziaria, tramite il servizio telematico attivo all’interno del canale di assistenza CIVIS, anche per il tramite del suo intermediario.
Al riguardo si precisa che le comunicazioni inviate sono semplici lettere di compliance e che, qualora i soggetti destinatari delle predette comunicazioni:
- non svolgano effettivamente attività di commercio al dettaglio (pertanto, non hanno mai emesso scontrini e ricevute e, quindi, non dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi);
- pur svolgendo attività di commercio al dettaglio, certificano le operazioni solo con fatture;
- siano soggetti esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019 (ad esempio, i distributori di carburante con attività di commercio al minuto svolte in via residuale, esercenti attività di vendita per corrispondenza, compreso il commercio elettronico indiretto, ecc.);
non sono vincolati a fornire alcun riscontro attraverso il canale di assistenza CIVIS.